Art. 3. 
   1. A  l'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 7.000 milioni annui, a regime, a decorrere dall'anno
1995, si provvede mediante utilizzo, ai fini del  bilancio  triennale
1995-1997, dal capitolo 6856 dello stato di previsione del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
   2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.