Art. 4.
   1.    La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1995
                              SCALFARO
                          DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri
                                AGNELLI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO