(Accordo - art. I)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
          ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
               E L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE 
           PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SULLE DISPOSIZIONI 
             AMMINISTRATIVE PER IL CENTRO INTERNAZIONALE 
                 PER LA SCIENZA E L'ALTA TECNOLOGIA 
   PREMESSO    CHE    l'Articolo    2    (j)    della    Costituzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo  Sviluppo  Industriale
(qui di seguito denominata "UNIDO") stabilisce che l'UNIDO, promuova,
incoraggi  ed  aiuti  lo  sviluppo,  la  scelta,  l'adattamento,   il
trasferimento e l'impiego di tecnologia industriale,  con  il  dovuto
riguardo alle condizioni socio-economiche ed alle esigenze specifiche
dell'industria   interessata,   con   particolare   riferimento    al
trasferimento di tecnologia dai paesi industrializzati  a  quelli  in
via di sviluppo, nonche' fra gli stessi paesi in via di sviluppo; 
   PREMESSO CHE la Conferenza Generale dell'UNIDO, con  il  documento
GC.4/res.14, ha preso atto del fatto che verra' istituito  un  centro
internazionale per la scienza  e  l'alta  tecnologia,  descritto  nel
documento GC.4/r39 della Conferenza Generale; 
   PREMESSO CHE il Governo Italiano (qui di  seguito  denominato  "il
Governo")  ha  accolto   con   favore   la   creazione   del   Centro
Internazionale per la Scienza e l'Alta  Tecnologia  (qui  di  seguito
denominato "CIS") ed ha  dichiarato  di  essere  disposto  a  fornire
all'UNIDO supporto finanziario, logistico  o  di  altro  genere,  ivi
compresi i locali necessari, per il CIS; 
   PREMESSO CHE obiettivo del CIS e' lo sviluppo ed il  rafforzamento
delle capacita' scientifiche e  tecnologiche  dei  paesi  in  via  di
sviluppo   nella   creazione   ed   applicazione   delle   conoscenze
scientifiche; 
   PREMESSO CHE si puo' ovviare alle esigue capacita' di ricerca  nei
paesi in via di sviluppo  fornendo  agli  scienziati  di  tali  paesi
formazione ed accesso alle attrezzature ed agli impianti  allo  stato
dell'arte  attinenti  allo  sviluppo  dell'industria   basata   sulla
scienza; 
   PREMESSO CHE i beneficiari delle attivita'  del  CIS  saranno  gli
scienziati dei paesi in via di sviluppo e, per  il  loro  tramite,  i
tecnici e gli industriali di tali paesi; 
   PREMESSO CHE si prevede l'apporto di contributi di altri  donatori
interessati alle attivita' del CIS; 
   PERTANTO il Governo e l'UNIDO hanno concordato quanto segue: 
                             ARTICOLO I 
                          Status giuridico 
1. Il Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia verra'
istituito  nel  quadro   giuridico   dell'UNIDO   quale   istituzione
scientifica autonoma, come specificato nel presente Accordo. 
2. Il CIS sara' composto da tre istituti: 
    (a) l'Istituto Internazionale di Chimica Pura e Applicata; 
    (b) l'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le 
         Scienze e le Tecnologie Marine; 
    (c) l'Istituto Internazionale per l'Alta Tecnologia ed i Nuovi 
         Materiali. 
3. La sede del CIS, comprese le strutture per i tre istituti  di  cui
al precedente paragrafo 2, sara' Trieste, Italia, mentre le strutture
dell'Istituto Internazionale per la Terra, l'Ambiente e le Scienze  e
le Tecnologie Marine saranno ubicate anche a Venezia.