ARTICOLO VIII Composizione delle controversie Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, che non siano state composte tramite negoziato o come altrimenti concordato, possono, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposte alla decisione di un tribunale arbitrale. Il Direttore Generale dell'UNIDO ed il Governo nomineranno ciascuno un arbitro, ed i due arbitri cosi' designati ne eleggeranno un terzo, che fungera' da presidente del tribunale. Se, entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La stessa procedura si applichera' se, entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non sara' stato eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituira' un quorum, e le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale verra' stabilita dal tribunale, e le sue decisioni, ivi comprese le delibere relative alla sua costituzione, procedura, giurisdizione e divisione delle spese di arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte le parti alla controversia. La remunerazione degli arbitri sara' determinata in base a quella dei giudici ad hoc della Corte Internazionale di Giustizia, ai sensi dell'Articolo 32(4) del suo statuto.