(Accordo - art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
                   Composizione delle controversie 
   Le  controversie  sull'interpretazione  o  sull'applicazione   del
presente Accordo, che non siano state composte  tramite  negoziato  o
come altrimenti concordato, possono, su richiesta di una delle Parti,
essere sottoposte  alla  decisione  di  un  tribunale  arbitrale.  Il
Direttore Generale dell'UNIDO ed il Governo nomineranno  ciascuno  un
arbitro, ed i due arbitri cosi' designati ne  eleggeranno  un  terzo,
che fungera' da presidente del tribunale.  Se,  entro  trenta  giorni
dalla richiesta di arbitrato, una delle due Parti  puo'  chiedere  al
Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne  uno.
La stessa procedura si applichera'  se,  entro  trenta  giorni  dalla
designazione o dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non
sara' stato eletto. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale
costituira' un quorum, e le decisioni saranno adottate a  maggioranza
dei voti. La procedura arbitrale verra' stabilita dal tribunale, e le
sue  decisioni,  ivi  comprese  le   delibere   relative   alla   sua
costituzione, procedura, giurisdizione e  divisione  delle  spese  di
arbitrato fra le Parti, saranno vincolanti per tutte  le  parti  alla
controversia. La remunerazione degli  arbitri  sara'  determinata  in
base a quella dei  giudici  ad  hoc  della  Corte  Internazionale  di
Giustizia, ai sensi dell'Articolo 32(4) del suo statuto.