Art. 3.
   1.    A  l'onere  derivante  dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 10 milioni annui, a regime,  a  decorrere  dall'anno
1995,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997,  dal
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.