(Accordo - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
   Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni
dell'Articolo 1 saranno decisi, di comune accordo, da una Commissione
Mista, costituita dai rappresentanti delle Parti Contraenti. 
   La  Commissione  Mista   fornira'   raccomandazioni   alle   Parti
Contraenti  per  quanto  concerne  l'attuazione  dell'Articolo  1   e
proporra' specifici settori e priorita' per la suddetta cooperazione. 
   La Commissione Mista si riunira' su richiesta di una  delle  Parti
Contraenti. Essa sara' presieduta da ciascuna Parte Contraente con un
sistema alternativo. 
   La Commissione Mista adottera' il proprio regolamento interno.