ARTICOLO 2 Gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione delle disposizioni dell'Articolo 1 saranno decisi, di comune accordo, da una Commissione Mista, costituita dai rappresentanti delle Parti Contraenti. La Commissione Mista fornira' raccomandazioni alle Parti Contraenti per quanto concerne l'attuazione dell'Articolo 1 e proporra' specifici settori e priorita' per la suddetta cooperazione. La Commissione Mista si riunira' su richiesta di una delle Parti Contraenti. Essa sara' presieduta da ciascuna Parte Contraente con un sistema alternativo. La Commissione Mista adottera' il proprio regolamento interno.