ARTICOLO 3 Dovra' essere prevista una cooperazione piu' stretta tra le Parti Contraenti, qualora una grave catastrofe naturale o tecnologica avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti. Saranno stabilite di comune accordo dalla Commissione Mista, prevista dall'Art. 2, tutte le procedure per una piu' intensa e piu' stretta cooperazione.