(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
   Dovra' essere prevista una cooperazione piu' stretta tra le  Parti
Contraenti, qualora  una  grave  catastrofe  naturale  o  tecnologica
avvenga nel territorio di una delle Parti Contraenti. 
   Saranno stabilite  di  comune  accordo  dalla  Commissione  Mista,
prevista dall'Art. 2, tutte le procedure per una piu' intensa e  piu'
stretta cooperazione.