(Accordo - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
    Le Parti Contraenti si notificheranno, per le  vie  diplomatiche,
che il presente Accordo e' stato approvato in conformita' con le loro
rispettive legislazioni nazionali. 
   Il presente Accordo entrera' in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la  data  alla
quale la seconda Parte Contraente avra'  notificato  alla  prima  che
l'Accordo  e'  stato  approvato  secondo  la   propria   legislazione
nazionale.