(Accordo - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
   Il presente Accordo e' di una durata illimitata. 
   Ogni  Parte  Contraente   puo',   in   ogni   momento,   ritirarsi
dall'Accordo e tale revoca avra' effetto sei mesi  dopo  la  notifica
all'altra Parte Contraente.