Art. 3.
   1.    A  l'onere  derivante  dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 170 milioni annue, a regime, a  decorrere  dall'anno
1995,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996,  dal
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1994,  all'uopo  parzialmente  utilizzando   l'accantonamento
relativo alla rubrica " Ministero degli affari esteri".
   2.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.