(Annesso IV - art. 1)
  ANNESSO IV AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE AL TRATTATO 
                              ANTARTICO 
              Prevenzione della contaminazione del mare 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Annesso: 
   (a)  L'espressione   "discarica"   significa   qualsiasi   Perdita
verificatasi da una nave e comprende ogni  fuoruscita,  eliminazione,
versamento, fuga, nonche' l'azionamento di pompe,  l'emissione  e  lo
svuotamento; 
   (b) l'espressione "rifiuti"  indica  ogni  genere  di  rifiuti  da
vettovaglie, domestici ed operativi, tranne il pesce fresco  e  parti
di esso, prodotti durante il normale  funzionamento  della  nave,  ad
eccezione di quelle sostanze previste dagli Articolo 3 e 4; 
   (c)  l'espressione  "Marpol  73/78"   significa   la   Convenzione
Internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da  navi,
1973, come emendata dal relativo Protocollo del 1978 e da ogni  altro
emendamento successivamente in vigore; 
   (d)  l'espressione  "sostanze  liquide  nocive"   significa   ogni
sostanza liquida nociva  come  definita  nell'Annesso  II  di  Marpol
73/78; 
   (e) l'espressione "petrolio" significa il  petrolio  in  qualsiasi
sua forma compreso il petrolio greggio, il petrolio per combustibile,
i fanghi di scolo, i rifiuti di petrolio  e  prodotti  raffinati  del
petrolio  (diversi   dai   prodotti   petrolchimici   soggetti   alle
disposizioni dell'Articolo 4); 
   (f) l'espressione "miscela oleosa" significa  una  miscela  oleosa
avente qualsiasi contenuto di petrolio; 
   (g) l'espressione "nave" significa un vascello di qualsiasi genere
in funzione  nell'ambiente  marino  ed  include  aliscafi,  battelli,
veicoli a cuscini  pneumatici,  sommergibili,  mezzi  galleggianti  e
piattaforme fisse o galleggianti.