ARTICOLO 11 Immunita' sovrana 1. Il presente Annesso non si applichera' a qualsiasi nave da guerra, ausiliaria navale o altra nave di proprieta' o operata da uno Stato ed attualmente utilizzata solo per servizi governativi non commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte assicurera' mediante l'adozione di adeguati provvedimenti che non pregiudicano le operazioni o le capacita' operative di tali navi di sua proprieta' o da essa utilizzate, che tali navi agiscano in maniera compatibile, per quanto ragionevole e possibile, con il presente Annesso. 2. Nell'applicare il paragrafo 1 di cui sopra, ciascuna Parte terra' conto dell'importanza di proteggere l'ambiente Antartico. 3. Ciascuna Parte informera' le altre Parti su come essa attua la presente disposizione. 4. La procedura di soluzione delle controversie stabilita negli Articoli 18 a 20 del Protocollo non si applica al presente Articolo.