(Annesso IV - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
                          Immunita' sovrana 
   1. Il presente Annesso non si  applichera'  a  qualsiasi  nave  da
guerra, ausiliaria navale o altra nave di proprieta' o operata da uno
Stato ed attualmente utilizzata  solo  per  servizi  governativi  non
commerciali. Tuttavia, ciascuna Parte assicurera' mediante l'adozione
di adeguati provvedimenti che non pregiudicano  le  operazioni  o  le
capacita' operative  di  tali  navi  di  sua  proprieta'  o  da  essa
utilizzate, che tali navi agiscano in maniera compatibile, per quanto
ragionevole e possibile, con il presente Annesso. 
   2. Nell'applicare il paragrafo 1  di  cui  sopra,  ciascuna  Parte
terra' conto dell'importanza di proteggere l'ambiente Antartico. 
   3. Ciascuna Parte informera' le altre Parti su come essa attua  la
presente disposizione. 
   4. La procedura di soluzione delle  controversie  stabilita  negli
Articoli 18 a 20 del Protocollo non si applica al presente Articolo.