(Annesso IV - art. 12)
                             ARTICOLO 12 
       Misure preventive e prontezza e risposta all'emergenza. 
   1. Al fine di far fronte in maniera piu' effettiva alle  emergenze
di inquinamento marino o al rischio che  ne  deriva  nella  zona  del
Trattato Antartico, le Parti in conformita'  con  l'Articolo  15  del
Protocollo,  elaboreranno  piani  di   emergenza   per   far   fronte
all'inquinamento marino nella zona del Trattato  Antartico,  compresi
piani di emergenza per le navi (diverse dai piccoli battelli  adibiti
alle operazioni delle basi fisse o delle navi) che operano nella zona
del Trattato  Antartico,  in  particolare  le  navi  che  trasportano
carichi di petrolio e per quanto riguarda i  versamenti  di  petrolio
aventi origine da impianti costieri, che si  riversano  nell'ambiente
marino. A tal fine esse: 
       (a) coopereranno nella formulazione ed attuazione di tali 
  piani; 
       (b) attingeranno ai pareri del Comitato, dell'Organizzazione 
  Marittima Internazionale e di altre Organizzazioni Internazionali. 
   2. Le Parti istituiranno altresi'  procedure  per  far  fronte  in
maniera  cooperativa  ai  casi  di  emergenza   di   inquinamento   e
adotteranno adeguate azioni di risposta in base a tali procedure.