(Annesso IV - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                            Applicazione 
   Il presente Annesso  si  applica,  per  quanto  riguarda  ciascuna
Parte, alle navi aventi diritto ad inalberare la  bandiera  di  detta
Parte e ad ogni altra nave impegnata in operazioni nell'Antartico,  o
di supporto a tali operazioni, per tutto il tempo in cui esse operano
nella zona del Trattato Antartico.