(Annesso IV - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                        Discarica di petrolio 
   1. E' vietata ogni discarica in mare  di  petrolio  o  di  miscele
oleose tranne in casi consentiti in  base  all'Annesso  I  di  MARPOL
73/78. Per tutto il tempo in cui operano nella regione  del  Trattato
Antartico, le navi conservano a bordo i fanghi di scolo,  la  zavorra
sporca, le acque di lavaggio dei serbatoi e altri  residui  oleosi  e
miscele  che  non  possono  essere  scaricate  in   mare.   Le   navi
scaricheranno questi residui solo al di fuori della zona del Trattato
Antartico, negli impianti riceventi o in altro modo, come autorizzato
in base all'Annesso I di Marpol 73/78. 
   2. Il presente Articolo non si applichera': 
       (a) alla discarica in mare di petrolio  o  di  miscele  oleose
dovuta ad avaria della nave o del suo equipaggiamento: 
                (i) a condizione che ogni ragionevole precauzione sia 
  stata adottata  dopo  l'evenienza  dell'avaria  o  l'individuazione
  della discarica al  fine  di  prevenire  o  ridurre  al  minimo  la
  discarica; 
             (ii) a meno che il proprietario o il capitano della nave 
  abbiano  agito  con  l'intento  di  causare  danni,  o  in  maniera
  temeraria sapendo che un danno ne sarebbe  probabilmente  derivato;
  oppure 
       (b) alla discarica in mare  di  sostanze  contenenti  petrolio
utilizzate per far fronte a specifici incidenti causanti inquinamento
al fine di minimizzare i danni derivanti dall'inquinamento.