(Annesso IV - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                Discarica di sostanze nocive liquide. 
   E' vietata la discarica in  mare  di  qualsiasi  sostanza  liquida
nociva  e  di  ogni  altro  prodotto  chimico  o  altre  sostanze  in
quantitativi o concentrazioni dannose per l'ambiente marino.