(Annesso IV - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                   Discarica delle acque di scolo 
   1. Salvo se  cio'  pregiudicherebbe  indebitamente  le  operazioni
nell'Antartico: 
       (a) ciascuna Parte si asterra' dal scarico in mare tutte le 
  acque di scolo non trattate (il termine "acque  di  scolo"  essendo
  definito all'Annesso IV di MARPOL 73/78) entro 12  miglia  nautiche
  da terra o dalle piattaforme di ghiaccio; 
       (b) oltre tale distanza, le acque di scolo immagazzinate in 
  un serbatoio di contenimento non saranno scaricate  istantaneamente
  ma ad un ritmo moderato e, se  possibile,  mentre  la  nave  e'  in
  viaggio a velocita' a non meno di 4 nodi. 
   Il  presente  paragrafo  non  si  applica  a  navi  autorizzate  a
trasportare un massimo di 10 persone. 
   2. Le Parti devono se  del  caso  fare  uso  di  registri  per  la
registrazione delle acque di scolo.