ARTICOLO 7 Casi di emergenza 1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Annesso non si applicheranno in casi di emergenza relativi alla sicurezza di una nave e delle persone a bordo o al salvataggio di vite umane in mare. 2. Tutte le Parti ed il Comitato saranno immediatamente avvisate di ogni attivita' intrapresa in casi di emergenza.