(Annesso IV - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                          Casi di emergenza 
   1. Gli  articoli  3,  4,  5  e  6  del  presente  Annesso  non  si
applicheranno in casi di emergenza relativi  alla  sicurezza  di  una
nave e delle persone a bordo o al salvataggio di vite umane in mare. 
   2. Tutte le Parti ed il Comitato saranno  immediatamente  avvisate
di ogni attivita' intrapresa in casi di emergenza.