(Protocollo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
             Riunioni consultive del Trattato Antartico 
1. Le Riunioni  Consultive  del  Trattato  Antartico,  in  base  alla
migliore consulenza tecnica e scientifica disponibile: 
   (a) definiranno, in conformita' con le disposizioni  del  presente
   Protocollo,  la  politica  generale  per  la  protezione   globale
   dell'ambiente  Antartico  e  dei  suoi  ecosistemi  dipendenti  ed
   associati; 
   (b) Adotteranno provvedimenti in base all'Articolo IX del Trattato
   Antartico ai fini dell'attuazione del presente Protocollo. 
2. Le  Riunioni  Consultive  del  Trattato  Antartico  passeranno  in
rassegna il lavoro del Comitato ed attingeranno  pienamente  ai  suoi
pareri e raccomandazioni nello svolgimento  dei  compiti  di  cui  al
paragrafo 1 di cui sopra,  tenendo  altresi'  conto  del  parere  del
Comitato Scientifico sulla Ricerca Antartica.