(Protocollo - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
1. Con  il  presente  strumento  e'  istituito  il  Comitato  per  la
Protezione ambientale. 
2. Ciascuna Parte avra' diritto a divenire membro del Comitato  ed  a
nominare un rappresentante che potra' essere affiancato da esperti  e
consiglieri. 
3. Lo status di osservatore al Comitato sara' aperto  ad  ogni  Parte
Contraente al  Trattato  Antartico  che  non  e'  Parte  al  presente
Protocollo. 
4. Il Comitato invitera' il Presidente del Comitato Scientifico sulla
Ricerca Antartica ed il presidente del Comitato  Scientifico  per  la
conservazione delle risorse marine viventi  marine  dell'Antartico  a
partecipare come osservatori alle  sue  sessioni.  Il  Comitato  puo'
altresi' con l'approvazione della riunione  consultiva  del  Trattato
Antartico, invitare  altre  organizzazioni  pertinenti  scientifiche,
ambientali e tecniche che possono fornire apporti  al  suo  lavoro  e
partecipare in qualita' di osservatori alle sue sessioni. 
5. Il Comitato presentera' un rapporto su ciascuna delle sue sessioni
alla  Riunione  Consultiva  del  Trattato  Antartico.   Il   rapporto
includera'  tutte  le  questioni  esaminate  durante  la  sessione  e
riflettera' i pareri espressi. Il rapporto sara' fatto circolare alle
parti ed agli osservatori che partecipano alla sessione e  sara'  poi
messo a disposizione del pubblico. 
6.  Il  Comitato  adottera'  il  suo   regolamento   interno   previa
approvazione della Riunione Consultiva del Trattato Antartico.