ARTICOLO 12 Funzioni del Comitato 1. Le funzioni del Comitato sono di fornire consigli e di formulare raccomandazioni alle Parti circa l'attuazione del presente Protocollo, compreso il funzionamento dei suoi Annessi. Tali consigli e raccomandazioni saranno esaminate nelle riunioni consultive del Trattato Antartico. Il Comitato esercita ogni altra funzione che puo' essere deferita ad esso dalle riunioni consultive del Trattato Antartico. In particolare, il Comitato fornisce consigli riguardo: (a) all'efficacia delle misure adottate in conformita' con il presente Protocollo; (b) alla necessita' di aggiornare, rafforzare o migliorare in altra maniera queste misure; (c) alla necessita' di misure addizionali compresa la necessita' di Annessi addizionali, se del caso; (d) all'applicazione ed all'attuazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale stabilite agli articoli 8 ed all'Annesso I; (e) ai mezzi per minimizzare o mitigare impatti ambientali di attivita' nella zona del Trattato Antartico; (f) alle procedure in caso di situazioni che esigono un'azione urgente, compresa l'azione di risposta nelle situazioni di urgenza ambientale; (g) alla operativita' ed ulteriore elaborazione del sistema della Zona Protetta dell'Antartico; (h) alle procedure ispettive, comprese le presentazioni per i rapporti di ispezione e le liste di controllo per lo svolgimento delle ispezioni; (i) alla raccolta, archiviazione, scambio e valutazione di informazioni connesse alla protezione ambientale; (j) allo stato dell'ambiente Antartico; (k) alla necessita' di ricerca scientifica, compreso il monitoraggio ambientale in relazione all'attuazione del presente Protocollo. 2. Nell'adempimento delle sue funzioni, il Comitato, come opportuno, si consultera' con il Comitato Scientifico per la Ricerca Antartica, il Comitato Scientifico per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico ed altre organizzazioni scientifiche, ambientali e tecniche pertinenti.