ARTICOLO 13 Conformita' al presente Protocollo 1. Ciascuna Parte adottera' i seguenti provvedimenti nell'ambito della sua competenza, compressa l'adozione di leggi e regolamenti, azioni amministrative e misure di attuazione, per garantire la conformita' con il presente Protocollo. 2. Ciascuna Parte esercitera' adeguati sforzi, compatibili con la Carta delle Nazioni Unite, affinche' non vengano intraprese attivita' contrarie al presente Protocollo. 3. Ciascuna Parte notifichera' tutte le altre Parti riguardo ai provvedimenti adottati in conformita' con i paragrafi 1 e 2 di cui sopra. 4. Ciascuna Parte attirera' l'attenzione di tutte le altre Parti su ogni attivita' che a suo giudizio pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo. 5. Le Riunioni Consultive del Trattato Antartico attireranno l'attenzione di ogni Stato che non e' Parte al presente Protocollo su qualsiasi attivita' svolta da detto Stato, dalle sue agenzie, rappresentanze, persone fisiche o giuridiche, navi, aerei o altri mezzi di trasporto, che pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei principi del presente Protocollo.