(Protocollo - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                 Conformita' al presente Protocollo 
1. Ciascuna Parte  adottera'  i  seguenti  provvedimenti  nell'ambito
della sua competenza, compressa l'adozione di  leggi  e  regolamenti,
azioni amministrative  e  misure  di  attuazione,  per  garantire  la
conformita' con il presente Protocollo. 
2. Ciascuna Parte esercitera' adeguati  sforzi,  compatibili  con  la
Carta delle Nazioni Unite, affinche' non vengano intraprese attivita'
contrarie al presente Protocollo. 
3. Ciascuna Parte notifichera'  tutte  le  altre  Parti  riguardo  ai
provvedimenti adottati in conformita' con i paragrafi 1 e  2  di  cui
sopra. 
4. Ciascuna Parte attirera' l'attenzione di tutte le altre  Parti  su
ogni attivita' che  a  suo  giudizio  pregiudica  l'attuazione  degli
obiettivi e dei principi del presente Protocollo. 
5.  Le  Riunioni  Consultive  del  Trattato   Antartico   attireranno
l'attenzione di ogni Stato che non e' Parte al presente Protocollo su
qualsiasi  attivita'  svolta  da  detto  Stato,  dalle  sue  agenzie,
rappresentanze, persone fisiche o giuridiche,  navi,  aerei  o  altri
mezzi di trasporto, che pregiudica l'attuazione degli obiettivi e dei
principi del presente Protocollo.