(Protocollo - art. 14)
                             ARTICOLO 14 
                              Ispezione 
1. Al fine di promuovere la protezione dell'ambiente Antartico e  dei
suoi  ecosistemi  dipendenti  ed  associati,  e   di   garantire   la
conformita' con il  presente  Protocollo,  le  Parti  Consultive  del
Trattato   Antartico   prenderanno   appositi    provvedimenti    per
organizzare,  individualmente  o   collettivamente,   ispezioni   che
dovranno essere svolte da osservatori in conformita'  con  l'Articolo
VII del Trattato Antartico. 
2. Gli osservatori sono: 
   (a) osservatori designati da ogni Parte  Consultiva  del  Trattato
   Antartico, cittadini di detta Parte; 
   (b)  ogni  osservatore  designato,  nel   corso   delle   riunioni
   consultive del Trattato Antartico, a svolgere ispezioni in base  a
   procedure da stabilirsi nella  Riunione  consultiva  del  Trattato
   Antartico. 
3.  Le  Parti  coopereranno  pienamente  con  gli   osservatori   che
intraprendono  ispezioni,  e  si  accerteranno  che  sia   consentito
l'accesso agli osservatori, durante  le  ispezioni,  a  tutte  quelle
parti di basi, installazioni, attrezzature, navi ed aerei  aperte  ad
ispezioni in  base  all'Articolo  VII  (3)  del  Trattato  Antartico,
nonche' a tutta la documentazione ivi custodita e di cui si chiede di
poter prendere visione in conformita' con il presente Protocollo. 
4. I rapporti ispettivi saranno  inviati  alle  Parti  le  cui  basi,
installazioni, attrezzature navi o aerei sono oggetto  dei  rapporti.
Dopo che queste Parti sia  stata  data  l'opportunita'  di  formulare
osservazioni, i rapporti ed  ogni  commento  relativo  saranno  fatti
circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva
riunione del Trattato Antartico ed in seguito  messi  a  disposizione
del pubblico.