(Protocollo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
1. Al fine di far fronte a situazioni di  emergenza  nella  zona  del
Trattato Antartico, ciascuna Parte conviene di: 
   (a) prevedere una rapida ed effettiva azione di  risposta  per  le
   situazioni  di  emergenza  suscettibili   di   verificarsi   nello
   svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, di turismo e  di
   ogni altra attivita' governativa e non governativa nella zona  del
   Trattato Antartico che' deve essere tempestivamente  segnalata  in
   anticipo in base all'Articolo VII (5) del Trattato Antartico,  ivi
   comprese le attivita' connesse di supporto logistico; 
   (b) stabilire piani di  emergenza  per  far  fronte  ad  incidenti
   aventi potenziali effetti negativi sull'ambiente Antartico  o  sui
   suoi ecosistemi dipendenti ed associati. 
2. A tal fine, le Parti: 
   (a) coopereranno nella formulazione e  nell'attuazione  di  questi
   piani di emergenza; 
   (b)  istituiranno  procedure  per  una  immediata  notifica  delle
   situazioni  di  emergenza  ambientali  e  per  un  piano  d'azione
   cooperativo. 
3. Nell'attuazione del presente Articolo, le Parti dovranno avvalersi
dei pareri della Organizzazioni Internazionali competenti.