ARTICOLO 16 Responsabilita' In compatibilita' con gli obiettivi del presente Protocollo per la protezione globale dell'ambiente Antartico ed i suoi ecosistemi dipendenti ed associati, le Parti intraprendono di elaborare regole e procedure relative alla responsabilita' per danni derivante da attivita' che si svolgono nella zona del Trattato Antartico e che sono oggetto del presente Protocollo. Tali regole e procedure saranno incluse in uno o piu' annessi che saranno adottati in conformita' con l'Articolo 9 (2).