(Protocollo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
                           Responsabilita' 
In compatibilita' con gli obiettivi del presente  Protocollo  per  la
protezione globale  dell'ambiente  Antartico  ed  i  suoi  ecosistemi
dipendenti ed associati, le Parti intraprendono di elaborare regole e
procedure  relative  alla  responsabilita'  per  danni  derivante  da
attivita' che si svolgono nella zona del  Trattato  Antartico  e  che
sono oggetto del presente Protocollo. Tali regole e procedure saranno
incluse in uno o piu' annessi che saranno adottati in conformita' con
l'Articolo 9 (2).