(Protocollo - art. 17)
                             ARTICOLO 17 
                    Rapporto annuale delle Parti 
1. Ciascuna Parte fara' rapporto annualmente sui passi intrapresi per
attuare  il  presente  Protocollo.  Tali  rapporti  includeranno   le
notifiche attuate in conformita' con l'Articolo 13 (3),  i  piani  di
emergenza istituiti in conformita' con l'Articolo 15  ed  ogni  altra
notifica ed informazione richiesta in  base  al  presente  Protocollo
riguardo alla quale non vi  sia  nessun'altra  disposizione  relativa
alla circolazione ed allo scambio di informazioni. 
2. I rapporti effettuati in conformita' con il  paragrafo  1  di  cui
sopra saranno fatti circolare  a  tutte  le  Parti  ed  al  Comitato,
esaminati nella successiva riunione Consultiva del Trattato Antartico
e messi a disposizione del pubblico.