(Protocollo - art. 18)
                             ARTICOLO 18 
                    Soluzione delle controversie 
Qualora un controversia sorga in  relazione  alla  interpretazione  o
all'attuazione del presente Protocollo, le Parti  alla  controversia,
dietro richiesta di una  qualsiasi  tra  di  loro,  si  consulteranno
reciprocamente il prima possibile in vista di  risolvere  la  disputa
per mezzo  di  negoziazione,  inchieste,  mediazione,  conciliazione,
arbitrato, controversie giudiziarie o ogni altro  mezzo  pacifico  di
cui convengano le Parti alla controversia.