(Protocollo - art. 20)
                             ARTICOLO 20 
              Procedura di soluzione delle controversie 
1. Se le Parti ad una controversia relativa  alla  interpretazione  o
all'applicazione degli Articoli 7, 8 o 15  o,  salvo  se  un  Annesso
dispone  diversamente,  alle  disposizioni  di  qualsivoglia  Annesso
oppure  -  qualora  riguardi  gli  Articoli  e  le   disposizioni   -
all'Articolo 13, non hanno convenuto sui mezzi di risolverla entro 12
mesi dalla richiesta di consultazione in  base  all'Articolo  18,  la
controversia sara' deferita per la  soluzione,  dietro  richiesta  di
qualsiasi Parte alla Controversia, in conformita'  con  la  procedura
determinata dall'Articolo 19(4) e (5). 
2. Il Tribunale Arbitrale non sara' competente a decidere e giudicare
qualsivoglia questione  nell'ambito  dell'Articolo  IV  del  Trattato
Antartico. Inoltre, nulla nel presente Protocollo sara'  interpretato
nel  senso  di  conferire  competenza  o  giurisdizione  alla   Corte
Internazionale di Giustizia o ad ogni altro  Tribunale  istituito  al
fine di  risolvere  le  controversie  tra  le  Parti,  a  decidere  o
giudicare in altro modo qualsiasi questione che rientri nella portata
dell'Articolo IV del Trattato Antartico.