Articolo 22 Ratifica, Accettazione, Approvazione o adesione 1. Il presente Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 2. Dopo il 3 Ottobre 1992 il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Stato che e' Parte Contraente al Trattato Antartico. 3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America in appresso designato come il Depositario. 4. Dopo la data alla quale il presente Protocollo e' entrato in vigore, le Parti Consultive del Trattato Antartico non agiranno in base ad una notifica concernente il diritto di una Parte Contraente del Trattato Antartico di nominare rappresentanti a partecipare alle riunioni consultive del Trattato Antartico in conformita' con l'Articolo IX (2) del Trattato Antartico, a meno che la Parte Contraente non abbia precedentemente ratificato accettato, approvato al presente Protocollo o aderito ad esso.