(Protocollo - art. 22)
 
                             Articolo 22 
           Ratifica, Accettazione, Approvazione o adesione 
1. Il presente Protocollo e'  soggetto  a  ratifica,  accettazione  o
approvazione da parte degli Stati firmatari. 
2. Dopo il  3  Ottobre  1992  il  presente  Protocollo  sara'  aperto
all'adesione di ogni  Stato  che  e'  Parte  Contraente  al  Trattato
Antartico. 
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione di  approvazione  o  di
adesione saranno depositati  presso  il  Governo  degli  Stati  Uniti
d'America in appresso designato come il Depositario. 
4. Dopo la data alla quale  il  presente  Protocollo  e'  entrato  in
vigore, le Parti Consultive del Trattato Antartico  non  agiranno  in
base ad una notifica concernente il diritto di una  Parte  Contraente
del Trattato Antartico di nominare rappresentanti a partecipare  alle
riunioni  consultive  del  Trattato  Antartico  in  conformita'   con
l'Articolo IX (2)  del  Trattato  Antartico,  a  meno  che  la  Parte
Contraente non abbia precedentemente ratificato accettato,  approvato
al presente Protocollo o aderito ad esso.