(Protocollo - art. 23)
                             Articolo 23 
                          Entrata in vigore 
1. Il presente Protocollo entrera' in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di deposito  degli  strumenti  di  ratifica,  di
accettazione, di approvazione o di adesione da  parte  di  tutti  gli
Stati che sono Parti Consultative del Trattato  Antartico  alla  data
alla quale il presente Protocollo e' adottato. 
2. Per ciascuna Parte Contraente  al  Trattato  Antartico  la  quale,
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
Protocollo, deposita uno strumento di ratifica, di  accettazione,  di
approvazione o di adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore
il trentesimo giorno successivo a tale deposito.