(Protocollo - art. 25)
                             Articolo 25 
                       Modifica o emendamento 
(1. Tranne per quanto riguarda l'adozione e la modifica degli Annessi
in conformita' con l'Articolo 9, il presente Protocolli  puo'  essere
modificato o emendato in qualsiasi  momento  in  conformita'  con  le
procedure  stabilite  all'Articolo  XII  (1)  e  (b)   del   Trattato
Antartico. 
2. Se, allo scadere di 50 anni dalla data dell'entrata in vigore  del
presente protocollo, ogni Parte Consultiva al Trattato  Antartico  fa
una richiesta in tal  senso  mediante  comunicazione  indirizzata  al
Depositario, una Conferenza sara' indetta il prima possibile  per  la
revisione del funzionamento del presente Protocollo. 
3.  Ogni  modifica  o  emendamento  proposta  in  una  Conferenza  di
Revisione convocata in conformita' con il paragrafo 2  di  cui  sopra
dovra' essere adottata da una maggioranza delle Parti, compresi i 3/4
degli Stati che sono  Parti  Consultive  del  Trattato  Antartico  al
momento dell'adozione di questo Protocollo. 
4. Ogni  modifica  o  emendamento  adottato  in  conformita'  con  il
paragrafo 3 di cui sopra entrera' in vigore all'atto  della  ratifica
di 3/4 delle Parti Consultive del  Trattato  Antartico,  compresa  la
ratifica di tutti gli Stati che  sono  Parti  Consultive  al  momento
dell'adozione del presente Protocollo. 
5. Per  quanto  riguarda  l'Articolo  7,  il  divieto  di  esercitare
nell'Antartico  attivita'  relative  alle   risorse   minerarie   ivi
contenute continuera' a meno che non sia  in  vigore  un  ordinamento
giuridico vincolante per quanto riguarda le attivita'  relative  alle
risorse minerarie  dell'Antartico  che  preveda  mezzi  contenuti  di
comune accordo per determinare se - ed in tal caso a quali condizioni
- tali attivita'  potrebbero  essere  accettabili.  Tale  ordinamento
salvaguardera' pienamente gli interessi di tutti  gli  Stati  di  cui
all'Articolo IV del Trattato  Antartico  ed  applichera'  i  principi
contenuti in esso. Di conseguenza se una modifica  o  un  emendamento
all'Articolo 7 sono proposti durante una Conferenza di  revisione  di
cui al paragrafo 2 di cui sopra, essi dovranno tener  conto  di  tale
ordinamento giuridico vincolante. 
6. Se tale modifica o emendamento non sono entrati in vigore entro  3
anni dalla data in cui sono stati comunicati a tutte le  Parti,  ogni
Parte potra' successivamente, in  qualsiasi  momento,  notificare  il
Depositario riguardo al suo ritiro dal  presente  Protocollo  e  tale
ritiro avra' effetto 2 anni dopo che la notifica  e'  stata  ricevuta
dal Depositario)