(Protocollo - art. 26)
                             Articolo 26 
                 Notifiche da parte del Depositario 
Il Depositario notifichera' tutte le Parti  Contraenti  del  Trattato
Antartico per quanto riguarda: 
    (a) le  firme  del  presente  Protocollo  ed  il  deposito  degli
    strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; 
    (b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed  ogni
    Annesso addizionale ad esso; 
    (c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento  o  modifica
    del presente Protocollo; 
    (d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in  conformita'  con
    l'Articolo 19.