Articolo 26 Notifiche da parte del Depositario Il Depositario notifichera' tutte le Parti Contraenti del Trattato Antartico per quanto riguarda: (a) le firme del presente Protocollo ed il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; (b) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni Annesso addizionale ad esso; (c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento o modifica del presente Protocollo; (d) il deposito di dichiarazioni e notifiche in conformita' con l'Articolo 19.