(Protocollo - art. 27)
                             Articolo 27 
       Testi autentici e registrazione presso le Nazioni Unite 
1. Il presente Protocollo, fatto in lingua francese, inglese, russa e
spagnola,  ciascuna  versione  essendo  parimenti  autentica,   sara'
depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America  che
trasmettera' le  copie  debitamente  certificate  a  tutte  le  Parti
Contraenti del Trattato Antartico. 
2.  Il  presente  Protocollo  sara'  registrato  dal  Depositario  in
conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.