(Protocollo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                         Principi ambientali 
1.  La  protezione  dell'ambiente  Antartico,  dei  suoi   ecosistemi
dipendenti  ed  associati,  del  valore  intrinseco   dell'Antartico,
comprese le sue caratteristiche di ambiente naturale  il  suo  valore
estetico ed  in  quanto  zona  adatta  allo  svolgimento  di  ricerca
scientifica in particolare una ricerca essenziale per la comprensione
dell'ambiente globale, saranno  considerazioni  fondamentali  per  la
pianificazione e la conduzione di tutte le attivita' nella  zona  del
Trattato Antartico. 
2. A tal fine: 
   (a)  le  attivita'  nella  zona  del  Trattato  Antartico  saranno
   pianificate e condotte in modo tale da limitare  impatti  negativi
   sull'ambiente  Antartico  e  sui  suoi  ecosistemi  dipendenti  ed
   associati; 
   (b)  Le  attivita'  nella  zona  del  Trattato  Antartico  saranno
   pianificate e condotte in maniera da evitare: 
        (i) effetti negativi sul clima o sui modelli meteorologici; 
        (ii) effetti negativi significativi sulla qualita'  dell'aria
        o dell'acqua; 
        (iii)  mutazioni  significative   dell'ambiente   atmosferico
        terrestre (compreso quello acquatico), glaciale o marino; 
        (iv)  deterioramenti  nella   distribuzione,   abbondanza   o
        produttivita' delle specie o popolazioni di specie di fauna e
        di flora; 
        (v) ulteriore pregiudizio a danno di specie o popolazioni di 
        specie gia' messe a repentaglio o minacciate; oppure 
        (vi) degrado, o rischio sostanziale di degrado di aree aventi
        rilevanza dal punto di vista biologico, scientifico, storico,
        estetico o naturale; 
   (c) le attivita' nella zona del Trattato Antartico dovranno essere
   pianificate e svolte sulla  base  di  informazioni  sufficienti  a
   consentire valutazioni preliminari e giudizi documentati  riguardo
   ad  eventuali  impatti  sull'ambiente  Antartico   e   suoi   suoi
   ecosistemi dipendenti ed associati e sul valore dell'Antartico  ai
   fini  dello  svolgimento  di  ricerca  scientifica;  tali  giudizi
   dovranno in particolare considerare: 
        (i) la portata dell'attivita',  compresa  l'area  in  cui  si
        svolge, la sua durata ed intensita'; 
        (ii) gli impatti cumulativi dell'attivita', sia di  per  se',
        che in  combinazione  con  altre  attivita'  nella  zona  del
        Trattato Antartico; 
        (iii) se l'attivita' pregiudichera' negativamente ogni  altra
        attivita' nella zona del Trattato Antartico; 
        (iv) se sono disponibili tecnologia e procedure  in  modo  da
        poter procedere ad  operazioni  sicure  dal  punto  di  vista
        ambientale; 
        (v) se sia possibile - dal punto di vista della  capacita'  -
        il monitoraggio,  per  quanto  riguarda  i  parametri  chiave
        ambientali ed i componenti degli ecosistemi,  in  maniera  da
        poter individuare e segnalare  tempestivamente  ogni  effetto
        negativo dell'attivita' e procedere a quelle modifiche  delle
        procedure operative che possono rendersi necessarie alla luce
        dei risultati del monitoraggio o di una  maggiore  conoscenza
        dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi  dipendenti  ed
        associati; 
        (vi)  se  esiste   la   capacita'   di   poter   far   fronte
        sollecitamente   ed   efficacemente   agli   incidenti,    in
        particolare quelli aventi effetti potenziali sull'ambiente; 
   (d) un monitoraggio regolare ed effettivo avra' luogo al  fine  di
   consentire la valutazione degli impatti delle attivita' in  corso,
   compresa la verifica degli impatti previsti; 
   (e)  un  monitoraggio  regolare  ed  effettivo  avra'  luogo   per
   facilitare  il  tempestivo  rilevamento   di   eventuali   effetti
   imprevisti delle attivita' svolge sia all'interno che  all'esterno
   della zona del Trattato Antartico, sull'ambiente Antartico  e  sui
   suoi ecosistemi dipendenti ed associati; 
3. Le  attivita'  saranno  pianificate  e  condotte  nella  zona  del
Trattato Antartico in maniera da  dare  la  precedenza  alla  ricerca
scientifica e preservare il valore dell'Antartico come  zona  per  lo
svolgimento di tale ricerca, ivi compresa la  ricerca  essenziale  ai
fini della comprensione dell'ambiente globale. 
4.  Le  attivita'  intraprese  nella  zona  del  Trattato   Antartico
attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo ed  ogni  altra
attivita' governativa e  non  governativa  nella  zona  del  Trattato
Antartico per cui e'  richiesto  un  preavviso,  in  conformita'  con
l'Articolo VII(5)  del  Trattato  Antartico,  comprese  le  attivita'
logistiche di supporto connesse: 
   (a) si svolgeranno in  maniera  compatibile  con  i  principi  del
   presente Articolo; 
   (b) saranno modificate, sospese o annullate qualora diano luogo  o
   rischino di dar luogo ad impatti  sull'ambiente  Antartico  o  sui
   suoi  ecosistemi  dipendenti  o  associati  incompatibili  con   i
   principi di cui sopra.