ARTICOLO 3 Principi ambientali 1. La protezione dell'ambiente Antartico, dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati, del valore intrinseco dell'Antartico, comprese le sue caratteristiche di ambiente naturale il suo valore estetico ed in quanto zona adatta allo svolgimento di ricerca scientifica in particolare una ricerca essenziale per la comprensione dell'ambiente globale, saranno considerazioni fondamentali per la pianificazione e la conduzione di tutte le attivita' nella zona del Trattato Antartico. 2. A tal fine: (a) le attivita' nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in modo tale da limitare impatti negativi sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (b) Le attivita' nella zona del Trattato Antartico saranno pianificate e condotte in maniera da evitare: (i) effetti negativi sul clima o sui modelli meteorologici; (ii) effetti negativi significativi sulla qualita' dell'aria o dell'acqua; (iii) mutazioni significative dell'ambiente atmosferico terrestre (compreso quello acquatico), glaciale o marino; (iv) deterioramenti nella distribuzione, abbondanza o produttivita' delle specie o popolazioni di specie di fauna e di flora; (v) ulteriore pregiudizio a danno di specie o popolazioni di specie gia' messe a repentaglio o minacciate; oppure (vi) degrado, o rischio sostanziale di degrado di aree aventi rilevanza dal punto di vista biologico, scientifico, storico, estetico o naturale; (c) le attivita' nella zona del Trattato Antartico dovranno essere pianificate e svolte sulla base di informazioni sufficienti a consentire valutazioni preliminari e giudizi documentati riguardo ad eventuali impatti sull'ambiente Antartico e suoi suoi ecosistemi dipendenti ed associati e sul valore dell'Antartico ai fini dello svolgimento di ricerca scientifica; tali giudizi dovranno in particolare considerare: (i) la portata dell'attivita', compresa l'area in cui si svolge, la sua durata ed intensita'; (ii) gli impatti cumulativi dell'attivita', sia di per se', che in combinazione con altre attivita' nella zona del Trattato Antartico; (iii) se l'attivita' pregiudichera' negativamente ogni altra attivita' nella zona del Trattato Antartico; (iv) se sono disponibili tecnologia e procedure in modo da poter procedere ad operazioni sicure dal punto di vista ambientale; (v) se sia possibile - dal punto di vista della capacita' - il monitoraggio, per quanto riguarda i parametri chiave ambientali ed i componenti degli ecosistemi, in maniera da poter individuare e segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attivita' e procedere a quelle modifiche delle procedure operative che possono rendersi necessarie alla luce dei risultati del monitoraggio o di una maggiore conoscenza dell'ambiente Antartico e dei suoi ecosistemi dipendenti ed associati; (vi) se esiste la capacita' di poter far fronte sollecitamente ed efficacemente agli incidenti, in particolare quelli aventi effetti potenziali sull'ambiente; (d) un monitoraggio regolare ed effettivo avra' luogo al fine di consentire la valutazione degli impatti delle attivita' in corso, compresa la verifica degli impatti previsti; (e) un monitoraggio regolare ed effettivo avra' luogo per facilitare il tempestivo rilevamento di eventuali effetti imprevisti delle attivita' svolge sia all'interno che all'esterno della zona del Trattato Antartico, sull'ambiente Antartico e sui suoi ecosistemi dipendenti ed associati; 3. Le attivita' saranno pianificate e condotte nella zona del Trattato Antartico in maniera da dare la precedenza alla ricerca scientifica e preservare il valore dell'Antartico come zona per lo svolgimento di tale ricerca, ivi compresa la ricerca essenziale ai fini della comprensione dell'ambiente globale. 4. Le attivita' intraprese nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, turismo ed ogni altra attivita' governativa e non governativa nella zona del Trattato Antartico per cui e' richiesto un preavviso, in conformita' con l'Articolo VII(5) del Trattato Antartico, comprese le attivita' logistiche di supporto connesse: (a) si svolgeranno in maniera compatibile con i principi del presente Articolo; (b) saranno modificate, sospese o annullate qualora diano luogo o rischino di dar luogo ad impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati incompatibili con i principi di cui sopra.