(Protocollo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                 Valutazione dell'impatto ambientale 
1. Le attivita' previste di cui al paragrafo 2  in  appresso  saranno
sottoposte alle procedure stabilite all'Annesso I per una valutazione
preliminare dei loro  impatti  sull'ambiente  Antartico  o  sui  suoi
ecosistemi dipendenti o associati  a  seconda  di  come  siano  state
identificate tali attivita', e precisamente come avendo: 
   (a) meno di un impatto minore o transitorio; 
   (b) un impatto minore o transitorio; oppure 
   (c) piu' di un impatto minore o transitorio. 
2.  Ciascuna  Parte  assicurera'  che  le  procedure  di  valutazione
stabilite all'Annesso I siano applicate ai processi di pianificazione
da cui derivano decisioni al riguardo ad  ogni  attivita'  intrapresa
nella zona del Trattato Antartico attinenti a  programmi  di  ricerca
scientifica, di turismo ed a tutte le altre attivita'  governative  e
non-governative nella zona del Trattato Antartico  per  le  quali  si
richiede un preavviso in  base  all'Articolo  VII  (5)  del  Trattato
Antartico, comprese le attivita' logistiche di supporto connesse. 
3.  Le  procedure  di  valutazione   stabilite   all'Annessi   I   si
applicheranno a qualsivoglia cambiamento in ogni attivita'  derivante
sia  da  un  aumento  o  da  una   diminuzione   dell'intensita'   di
un'attivita'  esistente,  dall'aggiunta  di  una   attivita',   dalla
smantellamento di un'installazione o da altre cause. 
4. Quando le attivita' sono pianificate congiuntamente da piu' di una
Parte, le Parti implicate designeranno una  Parte  tra  di  loro  per
coordinare l'attuazione delle procedure di valutazione ambientale  di
cui all'Annesso I.