ARTICOLO 8 Valutazione dell'impatto ambientale 1. Le attivita' previste di cui al paragrafo 2 in appresso saranno sottoposte alle procedure stabilite all'Annesso I per una valutazione preliminare dei loro impatti sull'ambiente Antartico o sui suoi ecosistemi dipendenti o associati a seconda di come siano state identificate tali attivita', e precisamente come avendo: (a) meno di un impatto minore o transitorio; (b) un impatto minore o transitorio; oppure (c) piu' di un impatto minore o transitorio. 2. Ciascuna Parte assicurera' che le procedure di valutazione stabilite all'Annesso I siano applicate ai processi di pianificazione da cui derivano decisioni al riguardo ad ogni attivita' intrapresa nella zona del Trattato Antartico attinenti a programmi di ricerca scientifica, di turismo ed a tutte le altre attivita' governative e non-governative nella zona del Trattato Antartico per le quali si richiede un preavviso in base all'Articolo VII (5) del Trattato Antartico, comprese le attivita' logistiche di supporto connesse. 3. Le procedure di valutazione stabilite all'Annessi I si applicheranno a qualsivoglia cambiamento in ogni attivita' derivante sia da un aumento o da una diminuzione dell'intensita' di un'attivita' esistente, dall'aggiunta di una attivita', dalla smantellamento di un'installazione o da altre cause. 4. Quando le attivita' sono pianificate congiuntamente da piu' di una Parte, le Parti implicate designeranno una Parte tra di loro per coordinare l'attuazione delle procedure di valutazione ambientale di cui all'Annesso I.