ARTICOLO 9 Annessi 1. Gli Annessi al presente Protocollo sono parte integrante di esso. 2. Gli Annessi addizionali agli Annessi I-IV possono essere adottati e divenire effettivi in conformita' all'Articolo IX del Trattato Antartico. 3. Gli emendamenti e le modifiche agli Annessi possono essere adottati e divenire effettivi in conformita' con l'Articolo IX del Trattato Antartico, a condizione che sia disposto nello stesso Annesso che gli emendamenti e le modifiche diverranno effettivi in tempi accelerati. 4. Gli Annessi, nonche' ogni loro emendamento e modifica, entrati in vigore in conformita' con i paragrafi 2 e 3, avranno efficacia - a meno che l'Annesso stesso non disponga diversamente per quanto riguarda l'entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o modifica - anche per una Parte Contraente al Trattato Antartico, o che non era Parte Consultiva del Trattato Antartico al momento dell'adozione, quando la notifica dell'approvazione di tale Parte Contraente e' stata ricevuta dal Depositario. 5. Gli Annessi, salvo se un Annesso dispone diversamente, sono soggetti alle procedure per la soluzione delle controversie di cui agli Articoli 18 e 20.