(Protocollo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
                               Annessi 
1. Gli Annessi al presente Protocollo sono parte integrante di  esso.
2. Gli Annessi addizionali agli Annessi I-IV possono essere  adottati
e divenire effettivi in  conformita'  all'Articolo  IX  del  Trattato
Antartico. 
3. Gli  emendamenti  e  le  modifiche  agli  Annessi  possono  essere
adottati e divenire effettivi in conformita' con  l'Articolo  IX  del
Trattato Antartico,  a  condizione  che  sia  disposto  nello  stesso
Annesso che gli emendamenti e le modifiche  diverranno  effettivi  in
tempi accelerati. 
4. Gli Annessi, nonche' ogni loro emendamento e modifica, entrati  in
vigore in conformita' con i paragrafi 2 e 3, avranno  efficacia  -  a
meno che  l'Annesso  stesso  non  disponga  diversamente  per  quanto
riguarda l'entrata in vigore di qualsiasi suo emendamento o  modifica
- anche per una Parte Contraente al Trattato Antartico, o che non era
Parte Consultiva del Trattato  Antartico  al  momento  dell'adozione,
quando la notifica dell'approvazione  di  tale  Parte  Contraente  e'
stata ricevuta dal Depositario. 
5. Gli Annessi,  salvo  se  un  Annesso  dispone  diversamente,  sono
soggetti alle procedure per la soluzione delle  controversie  di  cui
agli Articoli 18 e 20.