(Annesso - art. 11)
                             ARTICOLO 11 
1. Prima di pronunciare la sua decisione, il Tribunale  Arbitrale  si
accerta di avere competenza per quanto riguarda tale  controversia  e
che la rivendicazione o il controricorso abbiano fondamento de  facto
e de jure. 
2. La decisione sara' accompagnata da una dichiarazione contenente le
motivazioni sulle quali si fonda la decisione, e sara' comunicata  al
Segretario che la trasmettera' a tutte le Parti. 
3. La decisione sara' definitiva e vincolante per tutte le parti alla
controversia e per ogni Parte intervenuta nel procedimento, e  dovra'
essere eseguita senza indugio. Il Tribunale  Arbitrale  interpretera'
la decisione dietro richiesta di una parte  alla  controversia  o  di
ogni Parte intervenuta. 
4. La decisione non avra'  efficacia  vincolante  tranne  per  quanto
riguarda il caso specifico in oggetto. 
5. A meno che il Tribunale  Arbitrale  non  decida  diversamente,  le
spese  del  Tribunale  Arbitrale,  compresa  la  retribuzione   degli
Arbitri, saranno a carico delle  Parti  alla  controversia  in  parti
uguali.