(Annesso - art. 13)
                             ARTICOLO 13 
Il  presente  Annesso  puo'  essere  emendato  o  modificato  da   un
provvedimento adottato in  conformita'  con  l'Articolo  IX  (1)  del
Trattato Antartico. A meno che il  provvedimento  non  specifichi  in
maniera  diversa,  si  riterra'  che  l'emendamento  o  la   modifica
divengono  effettive  un  anno  dopo  la  chiusura   della   Riunione
Consultiva del Trattato Antartico nella quale e'  stato  adottato,  a
meno che una o piu'  Parti  Consuntive  del  Trattato  Antartico  non
notifichino entro il predetto periodo il Depositario riguardo al loro
desiderio di ottenere una proroga oppure che non intendono  approvare
il provvedimento. 
2. Ogni emendamento o modifica del  presente  Annesso  che  entra  in
vigore in conformita' con  il  paragrafo  1  di  cui  sopra  acquista
successivamente efficacia per ogni altra Parte quando la notifica  di
approvazione di quest'ultima Parte e' stata ricevuta dal Depositario.