(Annesso - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
1. Ciascuna Parte avra' diritto di designare fino ad  un  massimo  di
tre Arbitri, uno dei quali almeno  sara'  designato  entro  tre  mesi
dall'entrata in vigore  del  Protocollo  per  quella  parte.  Ciascun
Arbitro avra' esperienza nelle questioni antartiche,  una  conoscenza
completa  del  diritto  internazionale   e   godra'   della   massima
reputazione di correttezza, competenza ed  integrita'.  I  nominativi
delle persone cosi' designate costituiranno la lista  degli  Arbitri.
Ciascuna Parte fara' in modo che  il  nominativo  di  almeno  un  suo
Arbitro figuri costantemente sulla lista. 
2. Fatta riserva del paragrafo 3 in appresso, un Arbitro designato da
una Parte rimarra' sulla lista per un periodo di cinque anni e potra'
essere rieletto da detta Parte per periodi  supplementari  di  cinque
anni. 
3. Una Parte che ha designato un Arbitro puo'  ritirare  il  nome  di
quell'Arbitro dalla lista. Se un Arbitro muore o  se  una  Parte  per
qualsiasi ragione ritira dalla lista il nome di un  Arbitro  da  essa
designato,  la  Parte  che  ha  designato  l'Arbitro   in   questione
notifichera' sollecitamente il Segretario. Un Arbitro il cui nome  e'
ritirato  dalla  lista  continuera'  a  prestare  servizio  in   ogni
Tribunale Arbitrale nel quale detto Arbitro e'  stato  nominato  fino
alla fine del procedimento dinnanzi al Tribunale Arbitrale. 
4.  Il  Segretario  assicurera'  che  venga  conservata   una   lista
aggiornata degli Arbitri designati in  conformita'  con  il  presente
Articolo.