ARTICOLO 3 1. Il Tribunale Arbitrale e' composto da tre arbitri che saranno nominati come segue: (a) La Parte alla controversia che intenta il procedimento nominera' un Arbitro che potra' essere un suo cittadino, in base alla lista di cui all'Articolo 2. Questa nomina sara' inclusa nella notifica di cui all'Articolo 4. (b) Entro 40 giorni dal ricevimento di tale notifica l'altra Parte alla controversia nominera' il secondo Arbitro - che potra' essere un su cittadino - in base alla lista di cui all'Articolo 2. (c) Entro 60 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, le Parti alla controversia nomineranno per via di accordo il terzo Arbitro in base alla lista di cui all'Articolo 2. Il terzo Arbitro non dovra' essere ne' un cittadino ne' una persona designata da una Parte alla controversia, ne' avere nazionalita' analoga a quella dell'uno o dell'altro dei primi due Arbitri. Il terzo Arbitro fungera' da presidente del tribunale Arbitrale. (d) Se il secondo Arbitro non e' stato nominato entro il periodo prescritto, oppure se le Parti alla controversia non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo Arbitro entro il periodo stabilito, l'Arbitro o gli Arbitri saranno nominati dietro richiesta di ogni Parte alla controversia ed entro 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia in base alla lista di cui all'Articolo 2 e sotto riserva delle condizioni di cui ai capoversi (b) e (c) di cui sopra. Nell'esercitare le funzioni che gli vengono conferite nel presente capoverso, il Presidente della Corte consultera' le Parti alla controversia. (e) Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia non e' in grado di esercitare le funzioni che gli sono attribuite al capoverso (d) di cui sopra, oppure se e' cittadino di una parte alla controversia, le funzioni saranno esercitate dal Vice- presidente della Corte salvo se il Vice-presidente non e' in grado di svolgere tali funzioni oppure e' cittadino di una parte alla controversia, nel qual caso le funzioni saranno esercitate dal membro piu' anziano successivo in grado della Corte disponibile e che non e' un cittadino di una Parte alla controversia. 2. Ogni posto vacante sara' coperto secondo le modalita' prescritte per la nomina iniziale. 3. In ogni controversia implicante piu' di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno di comune accordo un Arbitro entro il periodo specificato al paragrafo 1(b) di cui sopra.