(Annesso - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
1. Il Tribunale Arbitrale e' composto  da  tre  arbitri  che  saranno
nominati come segue: 
    (a) La  Parte  alla  controversia  che  intenta  il  procedimento
    nominera' un Arbitro che potra' essere un suo cittadino, in  base
    alla lista di cui all'Articolo 2.  Questa  nomina  sara'  inclusa
    nella notifica di cui all'Articolo 4. 
    (b) Entro 40 giorni dal  ricevimento  di  tale  notifica  l'altra
    Parte alla controversia nominera' il secondo Arbitro - che potra'
    essere un su cittadino - in base alla lista di  cui  all'Articolo
    2. 
    (c) Entro 60 giorni dalla nomina del secondo  Arbitro,  le  Parti
    alla controversia nomineranno per via di accordo il terzo Arbitro
    in base alla lista di cui all'Articolo 2. 
Il terzo Arbitro non dovra' essere ne' un cittadino ne'  una  persona
designata da una Parte  alla  controversia,  ne'  avere  nazionalita'
analoga a quella dell'uno o dell'altro  dei  primi  due  Arbitri.  Il
terzo Arbitro fungera' da presidente del tribunale Arbitrale. 
    (d) Se il secondo Arbitro non e' stato nominato entro il  periodo
    prescritto, oppure  se  le  Parti  alla  controversia  non  hanno
    raggiunto un accordo sulla nomina  del  terzo  Arbitro  entro  il
    periodo stabilito,  l'Arbitro  o  gli  Arbitri  saranno  nominati
    dietro richiesta di ogni Parte  alla  controversia  ed  entro  30
    giorni dal ricevimento di tale richiesta,  dal  Presidente  della
    Corte Internazionale di Giustizia  in  base  alla  lista  di  cui
    all'Articolo 2  e  sotto  riserva  delle  condizioni  di  cui  ai
    capoversi (b) e (c) di cui sopra. Nell'esercitare le funzioni che
    gli vengono conferite nel presente capoverso, il Presidente della
    Corte consultera' le Parti alla controversia. 
    (e) Se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia  non
    e' in grado di esercitare le funzioni che gli sono attribuite  al
    capoverso (d) di cui sopra, oppure se e' cittadino di  una  parte
    alla controversia,  le  funzioni  saranno  esercitate  dal  Vice-
    presidente della Corte salvo se  il  Vice-presidente  non  e'  in
    grado di svolgere tali funzioni oppure e' cittadino di una  parte
    alla controversia, nel qual caso le funzioni  saranno  esercitate
    dal  membro  piu'  anziano  successivo  in  grado   della   Corte
    disponibile  e  che  non  e'  un  cittadino  di  una  Parte  alla
    controversia. 
2. Ogni posto vacante sara' coperto secondo le  modalita'  prescritte
per la nomina iniziale. 
3. In ogni controversia implicante piu' di due Parti,  le  Parti  che
hanno lo stesso interesse nomineranno di comune  accordo  un  Arbitro
entro il periodo specificato al paragrafo 1(b) di cui sopra.