(Annesso - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
La  parte  alla  controversia  che   da'   inizio   al   procedimento
notifichera' al riguardo, per iscritto, l'altra Parte o le Parti alla
controversia ed il Segretario. Questa notifica includera' una esposto
della rivendicazione ed i motivi sui quali e'  fondata.  La  notifica
sara' comunicata dal Segretario a tutte le Parti.