ARTICOLO 6 1. Il Tribunale Arbitrale, qualora consideri che prima facie ha giurisdizione in base al Protocollo, puo': (a) su richiesta di qualsiasi Parte alla controversia, indicare le misure provvisorie che ritiene necessarie al fine di salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti alla controversia; (b) prescrivere ogni misura provvisoria che ritiene appropriata in base alle circostanze al fine di prevenire danni gravi all'Ambiente antartico o ai suoi ecosistemi dipendenti o associati. 2. Le Parti alla controversia devono conformarsi sollecitamente ad ogni misura provvisoria prescritta in base al paragrafo 1 (b) di cui sopra in attesa di una decisione in base all'articolo 10. 3. Nonostante l'articolo 20(1) e (2) del Protocollo, una Parte ad una controversia puo' in ogni tempo, dietro notifica all'altra Parte o alle Parti alla controversia ed al Segretario, secondo l'Articolo 4, chiedere che il Tribunale Arbitrale sia costituito come misura di urgenza eccezionale per indicare o prescrivere provvedimenti provvisori di emergenza secondo il presente Articolo. In tal caso il Tribunale Arbitrale sara' costituito il prima possibile in conformita' con l'Articolo 3, tranne che i periodi di tempo di cui all'Articolo 3(1) (b), (c) e (d) saranno ridotti a 14 giorni in ciascun caso. Il Tribunale Arbitrale decidera' riguardo alla richiesta di misure provvisorie di urgenza entro due mesi dalla nomina del suo Presidente. 4. A seguito di una decisione del Tribunale Arbitrale riguardo ad una richiesta di misure provvisorie di emergenza in conformita' con il paragrafo 3 di cui sopra, si procedera' alla soluzione della controversia in conformita' con gli Articoli 19 e 20 del Protocollo.