(Annesso - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
1. Il Tribunale Arbitrale,  qualora  consideri  che  prima  facie  ha
giurisdizione in base al Protocollo, puo': 
    (a) su richiesta di qualsiasi Parte alla  controversia,  indicare
    le  misure  provvisorie  che  ritiene  necessarie  al   fine   di
    salvaguardare i rispettivi diritti delle Parti alla controversia;
    (b) prescrivere ogni misura provvisoria che  ritiene  appropriata
    in base  alle  circostanze  al  fine  di  prevenire  danni  gravi
    all'Ambiente  antartico  o  ai  suoi  ecosistemi   dipendenti   o
    associati. 
2. Le Parti alla controversia devono  conformarsi  sollecitamente  ad
ogni misura provvisoria prescritta in base al paragrafo 1 (b) di  cui
sopra in attesa di una decisione in base all'articolo 10. 
3. Nonostante l'articolo 20(1) e (2) del Protocollo, una Parte ad una
controversia puo' in ogni tempo, dietro notifica  all'altra  Parte  o
alle Parti alla controversia ed al Segretario, secondo l'Articolo  4,
chiedere che il Tribunale Arbitrale sia  costituito  come  misura  di
urgenza  eccezionale  per  indicare   o   prescrivere   provvedimenti
provvisori di emergenza secondo il presente Articolo. In tal caso  il
Tribunale  Arbitrale  sara'  costituito   il   prima   possibile   in
conformita' con l'Articolo 3, tranne che i periodi di  tempo  di  cui
all'Articolo 3(1) (b), (c) e (d)  saranno  ridotti  a  14  giorni  in
ciascun  caso.  Il  Tribunale  Arbitrale  decidera'   riguardo   alla
richiesta di misure provvisorie  di  urgenza  entro  due  mesi  dalla
nomina del suo Presidente. 
4. A seguito di una decisione del Tribunale Arbitrale riguardo ad una
richiesta di misure provvisorie di emergenza in  conformita'  con  il
paragrafo  3  di  cui  sopra,  si  procedera'  alla  soluzione  della
controversia in conformita' con gli Articoli 19 e 20 del Protocollo.