(Annesso - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
Le Parti  alla  controversia  agevoleranno  l'operato  del  Tribunale
Arbitrale ed in particolare, in conformita'  con  le  loro  leggi  ed
utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, forniranno ad esso  tutti
i documenti e le informazioni pertinenti, e lo porranno in grado, ove
necessario, di convocare testimoni o esperti e di  ricevere  la  loro
testimonianza.