ARTICOLO 8 Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del Tribunale Arbitrale ed in particolare, in conformita' con le loro leggi ed utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, forniranno ad esso tutti i documenti e le informazioni pertinenti, e lo porranno in grado, ove necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.