(Annesso I - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                   Valutazione ambientale iniziale 
   1. A meno che non sia stato determinato  che  un  attivita'  avra'
meno di un impatto minore o transitorio, o a meno che una valutazione
ambientale globale sia in fase di preparazione in  base  all'articolo
3,  sara'  predisposta  una  valutazione  iniziale  ambientale.  Essa
conterra' sufficienti dettagli per valutare se un'attivita'  proposta
puo'  avere  piu'  di  un  impatto  minore  o  transitorio  ed   essa
includera': 
       (a) una descrizione dell'attivita' proposta, compreso il suo 
  scopo, la sua localizzazione, durata ed intensita'; 
       (b) l'esame di alternative all'attivita' proposta e di ogni 
  impatto che  l'attivita'  puo'  avere  tenendo  conto  anche  degli
  impatti cumulativi alla luce di attivita' pianificate  esistenti  e
  conosciute. 
   2. Se una valutazione ambientale iniziale indica che  un'attivita'
proposta dara' probabilmente luogo solo ad ad  un  impatto  minore  o
transitorio, l'attivita' puo' procedere,  sempre  che  siano  attuate
procedure appropriate, includenti eventualmente  il  monitoraggio  al
fine di valutare e verificare l'impatto dell'attivita'.