ARTICOLO 2 Valutazione ambientale iniziale 1. A meno che non sia stato determinato che un attivita' avra' meno di un impatto minore o transitorio, o a meno che una valutazione ambientale globale sia in fase di preparazione in base all'articolo 3, sara' predisposta una valutazione iniziale ambientale. Essa conterra' sufficienti dettagli per valutare se un'attivita' proposta puo' avere piu' di un impatto minore o transitorio ed essa includera': (a) una descrizione dell'attivita' proposta, compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensita'; (b) l'esame di alternative all'attivita' proposta e di ogni impatto che l'attivita' puo' avere tenendo conto anche degli impatti cumulativi alla luce di attivita' pianificate esistenti e conosciute. 2. Se una valutazione ambientale iniziale indica che un'attivita' proposta dara' probabilmente luogo solo ad ad un impatto minore o transitorio, l'attivita' puo' procedere, sempre che siano attuate procedure appropriate, includenti eventualmente il monitoraggio al fine di valutare e verificare l'impatto dell'attivita'.