(Annesso I - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                   Valutazione ambientale globale 
   1. Se una valutazione ambientale iniziale indica o se e' in  altra
maniera determinato che un'attivita' proposta potra' avere piu' di un
impatto minore  o  transitorio,  sara'  predisposta  una  valutazione
ambientale globale. 
   2. Una valutazione ambientale globale includera': 
       (a) una descrizione dell'attivita' proposta, compreso  il  suo
scopo, la sua localizzazione, durata ed intensita' ed  eventuali  al-
ternative all'attivita' compresa l'alternativa di non procedere, e le
conseguenze di tali alternative; 
       (b) una descrizione  dello  stato  di  riferimento  ambientale
iniziale con il quale andranno raffrontate le mutazioni  previste  ed
una previsione del futuro stato  di  riferimento  ambientale  qualora
l'attivita' proposta non venga realizzata; 
       (c) una descrizione dei  metodi  e  dei  dati  utilizzati  per
prevedere gli impatti dell'attivita' prevista; 
       (d)  una  valutazione  della  natura,   portata,   durata   ed
intensita' dei probabili impatti diretti dell'attivita' proposta; 
       (e) l'esame di eventuali impatti indiretti o di  second'ordine
dell'attivita' proposta; 
       (f) l'esame di impatti cumulativi dell'attivita' proposta alla
luce delle attivita' esistenti e di altre attivita' pianificate note; 
       (g)  l'individuazione  di  misure,  compresi  i  programmi  di
monitoraggio, che potrebbero essere adottate per ridurre al minimo  o
mitigare gli  impatti  dell'attivita'  proposta  e  rilevare  impatti
imprevisti ed al  fine  di  segnalare  tempestivamente  ogni  effetto
negativo dell'attivita'  e  far  fronte  rapidamente  ed  in  maniera
efficace agli incidenti; 
       (h) l'individuazione  di  impatti  inevitabili  dell'attivita'
proposta; 
       (i)  l'esame  degli  effetti  dell'attivita'  prevista   sullo
svolgimento della  ricerca  scientifica  e  su  altri  usi  e  valori
esistenti; 
       (j)  l'individuazione  di  lacune  nella   conoscenza   e   di
incertezze riscontrate nel compilare i dati informativi prescritti in
base al presente paragrafo; 
       (k) un sommario non tecnico  delle  informazioni  previste  in
base al presente paragrafo; 
       (l) nome ed  indirizzo  della  persona  o  organizzazione  che
prepara la valutazione globale ambientale e l'indirizzo al quale i 
relativi commenti vanno indirizzati 
   3. Il progetto di valutazione ambientale  globale  sara'  messo  a
disposizione del pubblico e fatto circolare a tutte le Parti  che  lo
metteranno anche a disposizione del pubblico per eventuali  commenti.
Sara' concesso un periodo di tempo di  90  giorni  per  la  ricezione
delle osservazioni. 
   4. Il progetto di valutazione ambientale globale sara' indirizzato
al Comitato contestualmente alla sua trasmissione alle Parti,  almeno
120 giorni prima della Riunione Consultiva del Trattato Antartico per
essere esaminato come appropriato. 
   5. Se la riunione consultiva del Trattato Antartico non  ha  avuto
modo di esaminare il progetto di valutazione ambientale globale  come
raccomandato dal  Comitato,  non  sara'  adottata  nessuna  decisione
definitiva di procedere  con  l'attivita'  proposta  nella  zona  del
Trattato Antartico fermo restando che nessuna decisione di  procedere
con un'attivita' proposta potra' essere differita in base al presente
paragrafo per piu' di 15 mesi dalla data di circolazione del progetto
di valutazione globale ambientale. 
   6. Una valutazione ambientale  globale  definitiva  riportera'  ed
includera'  o  riassumera'  le  osservazioni  ricevute  riguardo   al
progetto di valutazione ambientale globale. La valutazione ambientale
globale definitiva, la notifica di ogni decisione ad essa relativa  e
qualsiasi valutazione del significato degli impatti previsti rispetto
ai vantaggi dell'attivita' proposta, saranno fatte pervenire a  tutte
le Parti che metteranno tali informazioni a disposizione del pubblico
almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attivita' prevista nella zona
del Trattato Antartico.