ARTICOLO 3 Valutazione ambientale globale 1. Se una valutazione ambientale iniziale indica o se e' in altra maniera determinato che un'attivita' proposta potra' avere piu' di un impatto minore o transitorio, sara' predisposta una valutazione ambientale globale. 2. Una valutazione ambientale globale includera': (a) una descrizione dell'attivita' proposta, compreso il suo scopo, la sua localizzazione, durata ed intensita' ed eventuali al- ternative all'attivita' compresa l'alternativa di non procedere, e le conseguenze di tali alternative; (b) una descrizione dello stato di riferimento ambientale iniziale con il quale andranno raffrontate le mutazioni previste ed una previsione del futuro stato di riferimento ambientale qualora l'attivita' proposta non venga realizzata; (c) una descrizione dei metodi e dei dati utilizzati per prevedere gli impatti dell'attivita' prevista; (d) una valutazione della natura, portata, durata ed intensita' dei probabili impatti diretti dell'attivita' proposta; (e) l'esame di eventuali impatti indiretti o di second'ordine dell'attivita' proposta; (f) l'esame di impatti cumulativi dell'attivita' proposta alla luce delle attivita' esistenti e di altre attivita' pianificate note; (g) l'individuazione di misure, compresi i programmi di monitoraggio, che potrebbero essere adottate per ridurre al minimo o mitigare gli impatti dell'attivita' proposta e rilevare impatti imprevisti ed al fine di segnalare tempestivamente ogni effetto negativo dell'attivita' e far fronte rapidamente ed in maniera efficace agli incidenti; (h) l'individuazione di impatti inevitabili dell'attivita' proposta; (i) l'esame degli effetti dell'attivita' prevista sullo svolgimento della ricerca scientifica e su altri usi e valori esistenti; (j) l'individuazione di lacune nella conoscenza e di incertezze riscontrate nel compilare i dati informativi prescritti in base al presente paragrafo; (k) un sommario non tecnico delle informazioni previste in base al presente paragrafo; (l) nome ed indirizzo della persona o organizzazione che prepara la valutazione globale ambientale e l'indirizzo al quale i relativi commenti vanno indirizzati 3. Il progetto di valutazione ambientale globale sara' messo a disposizione del pubblico e fatto circolare a tutte le Parti che lo metteranno anche a disposizione del pubblico per eventuali commenti. Sara' concesso un periodo di tempo di 90 giorni per la ricezione delle osservazioni. 4. Il progetto di valutazione ambientale globale sara' indirizzato al Comitato contestualmente alla sua trasmissione alle Parti, almeno 120 giorni prima della Riunione Consultiva del Trattato Antartico per essere esaminato come appropriato. 5. Se la riunione consultiva del Trattato Antartico non ha avuto modo di esaminare il progetto di valutazione ambientale globale come raccomandato dal Comitato, non sara' adottata nessuna decisione definitiva di procedere con l'attivita' proposta nella zona del Trattato Antartico fermo restando che nessuna decisione di procedere con un'attivita' proposta potra' essere differita in base al presente paragrafo per piu' di 15 mesi dalla data di circolazione del progetto di valutazione globale ambientale. 6. Una valutazione ambientale globale definitiva riportera' ed includera' o riassumera' le osservazioni ricevute riguardo al progetto di valutazione ambientale globale. La valutazione ambientale globale definitiva, la notifica di ogni decisione ad essa relativa e qualsiasi valutazione del significato degli impatti previsti rispetto ai vantaggi dell'attivita' proposta, saranno fatte pervenire a tutte le Parti che metteranno tali informazioni a disposizione del pubblico almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attivita' prevista nella zona del Trattato Antartico.