(Annesso I - art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                   Circolazione delle informazioni 
   1. Le seguenti informazioni saranno fatte  pervenire  alle  Parti,
inoltrate al Comitato e messe a disposizione del pubblico: 
       (a) descrizione delle procedure di cui all'Articolo 1; 
       (b) lista annuale di ogni valutazione ambientale iniziale 
  predisposta in conformita'  con  l'Articolo  2  ed  ogni  decisione
  adottata in conseguenza di cio'; 
       (c) informazioni significative ottenute ed ogni provvedimento 
  adottato  in  conseguenza,   mediante   procedure   instaurate   in
  conformita' con gli Articoli 2(2) e 5; 
       (d) le informazioni di cui all'Articolo 3 (6) 
   2. Ogni Valutazione ambientale iniziale predisposta in conformita'
con l'Articolo 2 sara' messa a disposizione su richiesta.