(Annesso I - art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                          Casi di emergenza 
   1. Il presente Annesso non si  applichera'  a  casi  di  emergenza
relativi  alla  sicurezza  della  vita  umana  o  di  navi,  aerei  o
equipaggiamenti ed installazioni di grande  valore  o  di  protezione
dell'ambiente, che  necessitano  che  un'attivita'  venga  intrapresa
anche a prescindere dal  compimento  delle  procedure  stabilite  nel
presente Annesso. 
   2. Una notifica relativa alle  attivita'  intraprese  in  casi  di
emergenza che avrebbero diversamente richiesto la predisposizione  di
una   valutazione   ambientale   globale,   sara'   fatta   circolare
immediatamente a tutte le Parti  ed  inoltrata  al  Comitato  ed  una
spiegazione completa della attivita' svolte sara'  fornita  entro  90
giorni dall'avvenimento di tali attivita'.