(Annesso I - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                       Emendamento o modifica 
   1. Il presente Annesso puo' essere emendato  o  modificato  da  un
provvedimento adottato in  conformita'  con  l'Articolo  IX  (1)  del
Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente,
si riterra' che l'emendamento o la modifica sono  state  approvate  e
che diversamente effettive un anno dopo la  chiusura  della  riunione
consultiva del  Trattato  Antartico  nella  qualetale  emendamento  o
modifica era stata adottata  a  meno  che  una  o  piu'  delle  Parti
Consultive del Trattato Antartico  notifichi  il  Depositario,  entro
quel periodo di tempo, che desidera una proroga di quel periodo o che
non intende approvare la misura. 
   2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che  entra  in
vigore in conformita' con il paragrafo 1 di  cui  sopra  diverra'  in
seguito  effettiva  per  ogni  altra  Parte  quando  la  notifica  di
approvazione  di  quest'ultima  Parte  sara'   stata   ricevuta   dal
Depositario.