ARTICOLO 8 Emendamento o modifica 1. Il presente Annesso puo' essere emendato o modificato da un provvedimento adottato in conformita' con l'Articolo IX (1) del Trattato Antartico. A meno che la misura non specifichi diversamente, si riterra' che l'emendamento o la modifica sono state approvate e che diversamente effettive un anno dopo la chiusura della riunione consultiva del Trattato Antartico nella qualetale emendamento o modifica era stata adottata a meno che una o piu' delle Parti Consultive del Trattato Antartico notifichi il Depositario, entro quel periodo di tempo, che desidera una proroga di quel periodo o che non intende approvare la misura. 2. Ogni emendamento o modifica del presente Annesso che entra in vigore in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra diverra' in seguito effettiva per ogni altra Parte quando la notifica di approvazione di quest'ultima Parte sara' stata ricevuta dal Depositario.