(Annesso II - art. 1)
  ANNESSO II AL PROTOCOLLO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL TRATTATO 
                              ANTARTICO 
          CONSERVAZIONE DELLA FAUNA E DELLA FLORA ANTARTICA 
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
Ai fini del presente Annesso: 
       (a) L'espressione "mammiferi nativi" significa ogni membro  di
ogni specie appartenente alla categoria dei  mammiferi  nativi  della
zona del Trattato Antartico o che vi capitano stagionalmente per  via
di migrazioni naturali; 
       (b) L'espressione "uccello nativo" significa  ogni  membro  in
qualsiasi fase del suo ciclo vitale (uova comprese) di qualsiasi spe-
cie della categoria aviaria nativa della zona del Trattato  Antartico
o che vi capita stagionalmente per mezzo di migrazioni naturali; 
       (c) l'espressione "pianta nativa" significa  ogni  vegetazione
terrestre o di acqua dolce comprese le briofite, i licheni, i  funghi
e le alghe in qualsiasi fase del suo ciclo vitale (compresi i semi ed
altri propagoli) nativa della zona del Trattato Antartico; 
       (d)  l'espressione  "invertebrato   nativo"   significa   ogni
invertebrato terrestre o di acqua dolce in qualsiasi fase  della  suo
ciclo vitale, nativo della zona del Trattato Antartico; 
       (e)  l'espressione  "autorita'  competente"   significa   ogni
persona o agenzia autorizzata da una Parte a rilasciare  permessi  in
base al presente annesso; 
       (f)  l'espressione  "permesso"   significa   un'autorizzazione
formale per iscritto rilasciata da un'Autorita' competente; 
       (g)  L'espressione  "caccia/pesca"   o   "cattura"   significa
uccidere ferire, catturare, maneggiare o  molestare  un  mammifero  o
uccello indigeno, oppure rimuovere o danneggiare  quantita'  tali  di
piante indigene che la loro distribuzione o abbondanza locale ne  sia
significantemente pregiudicata; 
       (h) "per interferenza nociva" si intende: 
       (i) il sorvolo o l'atterraggio di elicotteri o di altri  aerei
in maniera tale da disturbare  le  concentrazioni  di  uccelli  e  di
foche; 
       (ii) l'uso di veicoli o di vascelli,  compresi  hovercrafts  e
piccoli battelli, in  maniera  da  disturbare  le  concentrazioni  di
uccelli e di foche; 
       (iii) l'uso di esplosivi o di armi  da  fuoco  in  maniera  da
disturbare le concentrazioni di uccelli e di foche; 
       (iv) il disturbo intenzionale di uccelli in fase di cova o  di
muda o di concentrazioni di uccelli e di foche da  parte  di  persone
appiedate; 
       (v)  i  danni  significativi  alle  concentrazioni  di  piante
terrestri indigene causati dall'atterragio di aerei, dalla  guida  di
veicoli o da persone che camminano su di esse, o da ogni altro mezzo; 
       (vi) ogni attivita' derivante da modifiche  significativamente
deteriori dell'habitat di ogni specie  o  popolazione  di  mammiferi,
uccelli, piante o invertebrati nativi; 
        (i)  L'espressione   "Convenzione   Internazionale   per   la
regolamentazione della cattura delle balene" significa la Convenzione
fatta a Washington il 2 dicembre 1946.