ARTICOLO 2 Casi di emergenza 1. Le disposizioni del presente Annesso non si applicano in casi di emergenza che mettono a repentaglio la sicurezza della vita umana o di navi, aerei o equipaggiamenti ed attrezzature di grande valore, oppure la protezione dell'ambiente. 2. La notifica delle attivita' intraprese in casi di emergenza sara' trasmessa immediatamente a tutte le Parti.