(Annesso II - art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                          Casi di emergenza 
1. Le disposizioni del presente Annesso non si applicano in  casi  di
emergenza che mettono a repentaglio la sicurezza della vita  umana  o
di navi, aerei o equipaggiamenti ed attrezzature  di  grande  valore,
oppure la protezione dell'ambiente. 
2. La notifica delle attivita' intraprese in casi di emergenza  sara'
trasmessa immediatamente a tutte le Parti.